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Come si fa ad aprire
un agriturismo?
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Il requisito basilare
è che bisogna essere imprenditori agricoli e dimostrare che
oltre il 50% del proprio reddito deriva dallo svolgimento di
un'attività agricola. Accertato questo, bisogna iscriversi all'elenco
regionale dei soggetti abilitati e inoltrare specifica domanda
al sindaco del proprio comune per conseguire l'autorizzazione.
il sindaco ha quindi tempo novanta giorni per fare i dovuti
accertamenti e rilasciare l'autorizzazione: passato il termine,
anche in assenza di risposta, la domanda viene considerata accolta.
Attenzione a informarsi bene sui requisiti igienico sanitari
e non che devono avere i locali in cui si pensa di strutturare
l'agriturismo. In parte sono quelli previsti dai regolamenti
comunali delle abitazioni civili, in parte sono stabiliti da
ciascuna legge regionale di regolamento dell'attività agrituristica.
Spesso sono previsti interessanti finanziamenti a tasso agevolato
per chi apre un'attività agrituristica..
Di seguito è riportata
la normativa nazionale relativa all'attività agrituristica...
buona lettura!!!
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Legge Nazionale
5 Dicembre 1985, n. 730
Disciplina dell'Agriturismo
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ARTICOLO 1.
- Finalità dell'intervento.
L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola
della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli
regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta
anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle
campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del
territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori
agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi
aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio
utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire
la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i
prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le
iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo
sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la
campagna. |
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ARTICOLO 2.
- Definizione di attività agrituristiche.
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività
di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli
di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati,
e da loro familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile,
attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto
di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione
del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono
comunque rimanere principali. Lo svolgimento di attività agrituristiche,
nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce
distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici
interessati. Rientrano fra tali attività:
a) dare stagionalmente
ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande
costituiti prevalentemente da prodotti propri ivi compresi quelli
a carattere alcolico e superalcolico;
c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'
azienda.
Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti
e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie
prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.
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ARTICOLO 3.
- Utilizzazione di locali per attività agrituristiche.
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali
siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel
fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo
e non più necessari alla conduzione dello stesso. Le regioni,
nell'ambito del programma di cui al successivo art. 10, individuano
i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per
attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione
dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in
un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune
limitrofo. Le leggi regionali disciplinano gli interventi per
il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore
agricolo a fini dell'esercizio di attività agrituristiche. Il
restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel
rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate. |
ARTICOLO 4.
- Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristica.
Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio
regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi
amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica
in funzione dell'azienda e del fondo interessato, nel rispetto
di quanto disposto dalla presente legge. Le regioni disciplinano
altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui
all'art. 8 |
ARTICOLO 5.
- Norme igienico - sanitarie.
I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare
per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. La
produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione
di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui
alla legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modifiche e
integrazioni. |
ARTICOLO 6.
- Elenco regionale.
Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio
delle attività agrituristiche ai sensi dell'art. 2 della presente
legge. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio
dell' autorizzazione comunale di cui all'art. 8. L'elenco è
tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente
della giunta regionale. L'iscrizione nell'elenco è negata, a
meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
a) che abbiano
riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato,
condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444,
513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia
di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti
previsti in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni,
o siano stati dichiarati delinquenti abituali. Per l'accertamento
delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'art.
606 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4
gennaio 1968, n. 15. Fino all'entrata in vigore delle leggi
regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono
alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini
del rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto
previsto nel precedente comma.
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ARTICOLO 7.
- Disciplina amministrativa.
I soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, che intendono
svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune,
ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione
dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle
caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da
adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei
periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono
praticare nell'anno in corso. La regione stabilisce i documenti,
pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali
in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli
11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 , e all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n.
59. Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia,
la domanda deve essere corredata, oltre che dalla documentazione
di cui al precedente secondo comma, da:
a) copia del libretto
sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;
b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo
ai locali da adibire all'attività;
c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata
della relativa documentazione;
d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6.
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ARTICOLO 8.
- Autorizzazione comunale.
Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente art.
7 entro novanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale
termine senza pronuncia la domanda si intende accolta. Il sindaco,
entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla
scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma,
rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle
attività nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite
nell'autorizzazione medesima. L'autorizzazione è sostitutiva
di ogni altro provvedimento amministrativo. Al provvedimento
di autorizzazione si applica l'art. 19, commi quarto e quinto,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 . Non si applicano le disposizioni di cui alla legge
16 giugno 1939, n. 1111. |
ARTICOLO 9.
- Determinazione delle tariffe.
Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare
al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe
che si impegnano a praticare per l'anno in corso. |
ARTICOLO 10.
- Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di
aree rurali.
La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione
nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale,
redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree
rurali. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo
nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse
agrituristico e i comuni di cui all'art. 3, secondo comma, coordina
le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15.
Il programma redatto sulla base delle proposte degli enti locali
sentite le autorità di amministrazione e gestione delle riserve
e dei parchi naturali e le associazioni e organizzazioni agrituristiche
operanti nella regione. Le proposte devono contenere:
a) la perimetrazione
delle zone;
b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale
esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali,
agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al
patrimonio storico ed artistico;
e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto
anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione
di alimenti e bevande.
Il programma trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.
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ARTICOLO 11.
- Attività di studio e di ricerca e formazione professionale.
La regione, anche in collaborazione con le associazioni e le
organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove
attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante
opportune iniziative, la formazione professionale. |
ARTICOLO 12.
- Promozione dell'offerta agrituristica.
La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con
le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli
enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda,
la formazione dell'offerta agrituristica regionale e sostiene
la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali
e interaziendali a carattere sperimentale. Il Ministero del
turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione
delle iniziative regionali. |
ARTICOLO 13.
- Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi
straordinari.
Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni,
o, in mancanza di questi i comuni compresi in ciascuna delle
zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle
forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere
un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto
necessario per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione
dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per
la realizzazione dell'attività agrituristica. Il piano integrato
di interventi straordinari è approvato dalla regione che ne
determina il relativo finanziamento. |
ARTICOLO 14.
- Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate
all'agriturismo.
Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni
concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività
agrituristiche. Le regioni possono altresì concedere gli incentivi
di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati
anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico
regionale e dell'individuazione delle zone di prevalente interesse
agrituristico tenuto conto del piano di sviluppo regionale,
del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo
agricolo se esistenti. Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo
e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione dei
programmi agrituristici regionali e sugli incentivi erogati
ai sensi del presente articolo. |
ARTICOLO 15.
- Regioni a statuto speciale e province autonome.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente
legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle norme
di attuazione. |
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